L’attività delle Autoscuole è regolamentata dal DM 317 del 1995.
Come previsto dall’art. 2 comma 2 del citato decreto, le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 (lire 100.000,00) liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche (tra cui fidejussione), riferita ad un importo di € 25.822,84 (lire 50.000,00) rilasciata da un soggetto abilitato.
Per le imprese individuali il requisito deve essere posseduto dalla persona fisica titolare dell’attività, mentre per le Persone Giuridiche, deve essere posseduto dalla società stessa.
Nel caso di Società ed Enti non aventi personalità giuridica tale requisito deve essere posseduto dal socio amministratore unico o, nel caso di più soci amministratori, da tutti i soci amministratori
Nel caso di esercizio dell’attività di Autoscuola in ulteriore sede, il possesso della capacità finanziaria deve essere dimostrato per una sola sede della medesima autoscuola.
A dimostrazione del possesso di tale requisito è possibile presentare alternativamente, in allegato alla D.I.A. (dichiarazione inizio attività):
L’esercizio dell’attività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione e vigilanza degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
I Regolamenti degli Enti Locali generalmente riprendono i principi già previsti per l’esercizio dell’attività delle autoscuole, prevedendo anche per questa attività i medesimi requisiti di capacità finanziaria.
Per la verifica del possesso della capacità finanziaria richiesta e poter valutare in via preventiva il rilascio di apposita fidejussione, richiediamo i seguenti documenti di base: